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Obbligo defibrillatore per ASD e SSD: firmato il decreto che proroga al 30 novembre 2016 tale obbligo

23 Set 2016 | Enti non profit, Sport

Il 19 luglio scorso, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti hanno firmato un decreto che indica nel prossimo 30 novembre la data in cui entrerà in vigore l’obbligo da parte delle Società ed Associazioni dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici e di tutto quanto prevede la legge Balduzzi.

 

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Il decreto legge del 24.04.13 – pubblicato sulla G.U. N°169 del 20.07.2013 – decreta l’obbligatorietà dei defibrillatori per tutte le Società ed associazioni sportive, delineando le linee guida per la dotazione e l’impiego.

Vi rientrano tutte le Asd, Ssd e le scuole di danza.Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio.

L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società o associazione sportiva.Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni del decreto.

Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio di quest’anno e successivamente slittato al 30 novembre prossimo.

Ecco il testo ufficiale della proroga del Ministero della Salute.

  DECRETO DI PROROGA

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIVISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;VISTO il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro della Salute,adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 gennaio 2016, con cui è stato modificato il comma 5 dell’articolo 5, del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, nella parte in cui ha sostituito le parole “30 mesi” con le parole “36 mesi”;

CONSIDERATO che non sono state ancora completate, su tutto il territorio nazionale , le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

RITENUTO,pertanto, opportuno differire di ulteriori 4 mesi e 10 giorni il termine di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, come modificato dal decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 gennaio 2016;

DECRETA

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “36 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “40 mesi e 10 giorni”.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

19 luglio 2016


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