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5 per mille 2016 è partita la campagna delle iscrizioni online

11 Apr 2016 | Enti non profit, Fisco

 

5 per mille Irpef 2016 dal  31 marzo 2016, è partita la corsa alle iscrizioni nelle liste dei possibili beneficiari del contributo 5 per mille dell’Irpef assegnato dai contribuenti nella prossima campagna dichiarativa. Questo è quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato stampa che riepiloga gli adempimenti e le scadenze per quest’anno, a seguito della “messa a regime” dell’agevolazione per effetto dell’art. 1 comma 154 della L. 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015), rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n.13/E del 26 marzo 2015.

Il beneficio del 5 per mille rappresenta una forma stabile di finanziamento ma, in ogni caso, l’iscrizione deve essere ripetuta ogni anno da parte degli enti interessati, pena il mancato inserimento nelle liste. Sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per le varie categorie di soggetti interessati, il software da utilizzare per effettuare l’iscrizione telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.

5 per mille 2016 Quale le categorie e i soggetti destinatari?

Le categorie di soggetti alle quali i contribuenti possono destinare nel modello di dichiarazione dei redditi il 5 per mille della propria IRPEF sono:

  • Enti del volontariato: organizzazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale (APS), associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);
  • Associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • Enti di ricerca scientifica ed università;
  • Enti di ricerca sanitaria;
  • Comune di residenza del contribuente, per il sostegno delle attività sociali da esso svolte.

La circolare 13/E del 2015 chiarisce come ciascun ente interessato sia tenuto a presentare per ogni esercizio finanziario, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva e come i relativi elenchi saranno pubblicati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Per quanto riguarda gli enti di volontariato e le associazioni dilettantistiche sportive, la domanda di iscrizione relativa all’esercizio finanziario 2016 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dei soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

5 per mille 2016 Quali le scadenze i termini per l’iscrizione?

La data utile ultima per l’iscrizione è stata prorogata al 9 maggio 2016 in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012 che ha previsto che “i termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo” (il termine ordinario del 7 maggio, quest’anno, cade di sabato). Tuttavia, occorre precisare che resta ferma la data del 7 maggio 2016 come termine ultimo per il possesso dei requisiti di accesso al contributo. L’iscrizione è effettuata attraverso l’apposita procedura disponibile sul sito dell’Agenzia, seguendo le istruzioni ed utilizzando il software dedicato al “5 per mille”.

L’Agenzia delle Entrate, entro il 14 maggio 2016, pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco provvisorio degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda. Entro il successivo 20 maggio, riscontrata la presenza di eventuali errori da parte di tali soggetti, il rappresentante legale dell’ente (o un suo delegato) può richiederne la correzione alla Direzione Regionale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. Corretti gli errori, gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25 maggio.

Step successivo è quello della presentazione della dichiarazione sostituiva attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2016: gli enti del volontariato devono trasmetterla alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate  territorialmente competente, mentre le associazioni dilettantistiche sportive devono inviarla all’ufficio del CONI nel cui ambito è situata la sede legale. L’invio deve essere effettuato tramite:

  • raccomandata a/r, allegando copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale firmatario;
  • posta elettronica certificata, sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, riportando nell’oggetto l’indicazione “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché dal documento di identità.

Infine, l’ultima data utile risulta essere il 30 settembre 2016. In caso di mancato rispetto delle scadenze e dei previsti adempimenti, tale data rappresenta l’ultimo giorno affinché enti ed associazioni, che risultano in possesso dei requisiti alla data originale di scadenza del 7 maggio, possono regolarizzare la propria posizione, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D. Lgs. 16/2012,  sia presentando la domanda di iscrizione, sia provvedendo alle successive integrazioni documentali versando contestualmente una sanzione di € 250,00 con il modello F24 (codice tributo 8115). Tale sanzione non può essere compensata con crediti disponibili.

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