Come fare un’impresa? La legge vigente in materia per la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione, riattivazione di attività produttive è il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, avente per oggetto: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n. 229 del 30-9-2010 Eventuale supplemento- Suppl. Ordinario n. 227)”
Come fare un’ impresa? Che cos’è il SUAP
L’ambito di applicazione normativo, individua per la realizzazione di un’Impresa il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione, riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Procedimento automatizzato – Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
L’Impresa deve presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati concernenti l’attività che vuole avviare, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o dov’è situato l’impianto. E’ il SUAP che provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. Il SUAP, nel rispetto dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l’informazione attraverso il portale in relazione:
- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività richieste dall’Impresa, indicando altresì quelle per le quali è consentito l’immediato avvio dell’intervento;
- b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati dall’ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
Aprire un’impresa risulta piu’ semplice
Disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
Legge 30 luglio 2010 n. 122
L’attività produttiva può iniziare dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente. Le amministrazioni avranno 60 giorni per esercitare i controlli e richiedere all’impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi. Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA la segnalazione è presentata al SUAP. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, A seguito di rilascio della ricevuta, l’Impresa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l’attività.
In caso di silenzio assenso, decorsi i termini, previsti dalla norma dalla presentazione dell’istanza, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Procedimento Ordinario
Nel caso in cui nel territorio, da parte del Comune, non è stato attivato il procedimento automatizzato l’Impresa avvierà il procedimento unico in forma ordinaria.
L’Impresa dovrà presentare l’istanza per l’esercizio delle attività al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
Il SUAP verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi.
Diritti dell’Impresa.
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su istanza dell’Impresa.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’Impresa può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
Parere su progetti preliminari
E’ facoltà dell’Impresa chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla attività, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
Sono escluse dall’applicazione le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
Chiarimenti tecnici
Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell’interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale del Comune, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l’interruzione dell’attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
Chiusura dei lavori e collaudo
L’Impresa comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:
- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la regolarità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l’immediato esercizio dell’attività.