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Imposta sugli intrattenimenti e spettacoli sportivi, relativo regime fiscale IVA SIAE

16 Mag 2016 | Fisco, Sport

Imposta sugli intrattenimenti

Il sistema tributario italiano, fino al 31 dicembre 1999, prevedeva l’assoggettamento all’imposta sugli spettacoli degli introiti derivanti dalle attività di spettacolo di cui al Dpr n. 640/1972.

Dal 1 gennaio 2000, il D. Lgs. n. 60 del 26 febbraio 1999, ha abrogato l’imposta sugli spettacoli ed ha istituito l’”imposta sugli intrattenimenti”, apportando modifiche al Dpr n. 640/1972.

Il D. Lgs. 60/1999, introducendo l’articolo 74-quater del Dpr n. 633/72, ha disciplinato il nuovo regime per le attività di spettacolo elencate nella tabella C del medesimo decreto.

Le attività spettacolistiche, pertanto, dall’anno 2000, non sono più soggette a due diverse imposte, ma alla sola Imposta sul valore aggiunto (IVA), il cui regime è quello ordinario.

Imposta sugli intrattenimenti

Imposta sugli intrattenimenti Requisiti

Per rendere applicabile l’IVA, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • requisito oggettivo (organizzazione di una delle attività di cui alla Tabella C del Dpr 633/1972)
  • requisito soggettivo (la prestazione spettacolistica deve essere effettuata nell’esercizio di impresa o comunque nell’ambito dell’attività commerciale dell’ente)
  • requisito territoriale (la prestazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato Italiano).

 

Classificazione delle attività  (Tabella C del DPR 633/1972)

·           Spettacoli  cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico  anche  se  in  circoli  e  sale
private;
·           Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
·           Esecuzioni  musicali  di  qualsiasi  genere  esclusi i concerti
vocali e strumentali, anche se effettuate in  discoteche e sale da
ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50 per cento  dell’orario  complessivo di apertura al
pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a
gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e
in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari
·           Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
strumentali,  attività  circensi e dello  spettacolo  viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
·           Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche
e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
·           Prestazioni di servizio fornite in  locali  aperti  al  pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione   radiotelevisiva,   anche   a   domicilio,   con  accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo  o
via satellite.

Momento impositivo

Il momento in cui un’operazione si considera effettuata individua il “momento impositivo”, cioè la data in cui l’imposta diventa “esigibile”. Le regole stabilite per individuare il momento impositivo relativamente alle attività di spettacolo ex tabella C Dpr 633/72, sono le seguenti:

Titoli di accesso rilasciati nel giorno dell’evento o in prevendita

Il momento impositivo viene individuato nell’inizio della manifestazione spettacolistica (art. 74 quater, comma 1, Dpr 633/72).

Abbonamenti

Il momento impositivo viene individuato nel momento del pagamento del corrispettivo.

Proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessione di diritti televisivi, pubblicità tradizionale

Il momento impositivo deve essere correlato alla data del pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima del pagamento, il momento impositivo deve essere correlato alla data della fattura.

 

Tipologia di ingressi

Biglietti “interi” e “ridotti”

L’Iva è commisurata al prezzo pagato (anche in misura ridotta) applicando l’aliquota prevista per il tipo di spettacolo posto in essere.

Il prezzo del biglietto viene quindi determinato dall’organizzatore dello spettacolo, il quale può liberamente stabilire eventuali riduzioni a chiunque desideri, a prescindere dall’età o da altri requisiti.

Biglietti e tessere “omaggio”

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, Dpr 633/72, i titoli di accesso non sono soggetti ad Iva nel limite del 5% della capienza del locale o dell’intero impianto. In presenza di più settori, tale percentuale va correlata a ciascuno di essi. Per i biglietti “omaggio” concessi in eccedenza, l’Iva deve essere liquidata in relazione al prezzo praticato per la corrispondente categoria di titoli a pagamento.

Biglietti in prevendita

La circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 7 settembre 2000 chiarisce che:

  • tutti gli incassi relativi alla prevendita vanno imputati all’organizzatore,
  • la somma pagata per la prevendita concorre a costituire corrispettivo per assistere allo spettacolo, pertanto l’aliquota iva applicabile sarà quella propria dello spettacolo stesso.

La circolare predetta precisa che i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente a un terzo per la successiva distribuzione. In tal caso i titoli devono recare la dicitura “emesso per la vendita da parte di…”, con l’indicazione dei dati identificativi del terzo che provvede alla distribuzione.

Adempimenti

Gli organizzatori sono tenuti ad osservare i vari adempimenti stabiliti dal Dpr 633/1972 (dichiarazione di inizio attività, tenuta scritture contabili, fatturazione, e così via). Sono previste semplificazioni per i contribuenti considerati “minori”, di cui si dirà successivamente.

Ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 4, Dpr 633/72, i soggetti  Iva che organizzano spettacoli in modo saltuario ed occasionale debbono dare preventivamente comunicazione delle manifestazioni programmate all’ufficio SIAE competente per territorio.

Rilascio dei titoli di accesso

I titoli di accesso debbono essere emessi al momento del pagamento dei corrispettivi. Il rilascio dei titoli di accesso avviene mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate gestite anche da terzi.

Le caratteristiche dei misuratori fiscali sono state stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002.

 

Modalità e termini di versamento dell’Iva

Il calcolo dell’Iva viene eseguito dal contribuente in autoliquidazione.

I contribuenti, per il versamento dell’Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

L’Iva, per i contribuenti mensili, deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.  I codici versamento sono i seguenti: per il mese di gennaio il codice è 6001, per febbraio 6002, per marzo 6003, per aprile 6004, e così via.

Per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. I codici versamento sono i seguenti:

  • 1° trimestre 6031,
  • 2° trimestre 6032,
  • 3° trimestre 6033,
  • 4° trimestre 6099 (per chi è in legge 398/1991 il codice è 6034).

Regime delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e delle pro-loco – Certificazione dei corrispettivi

 

Il Dpr 69/2002 ha introdotto modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società ed associazioni sportive dilettantistiche (a prescindere dall’opzione per la Legge 398/1991).

In particolare, viene data la possibilità (in alternativa ai titoli emessi dagli speciali misuratori fiscali previsti per le attività di spettacolo ed intrattenimento) di utilizzare ancora biglietti ed abbonamenti con il contrassegno SIAE.

I soggetti che possono avvalersi della disciplina semplificata in tema di certificazione dei corrispettivi sono le società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed iscritte nel Registro Nazionale del CONI.

Le associazioni, non esercenti attività commerciale, che occasionalmente dovessero organizzare una manifestazione sportiva, non sono soggette all’Iva e quindi non sono tenute a certificare in alcun modo i corrispettivi.

I titoli di accesso e gli abbonamenti che devono rilasciare le associazioni e società sportive dilettantistiche sono utilizzabili per attestare i corrispettivi incassati per accedere alla manifestazione sportiva, comprensivi di eventuali diritti di prevendita.

Le pro-loco invece possono sempre certificare i corrispettivi per accedere a qualsiasi manifestazione di spettacolo ed intrattenimento con l’uso di titoli emessi manualmente.

I titoli di ingresso e gli abbonamenti devono essere rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se gratuiti, prima dell’ingresso. Ciò comporta il divieto di distribuire “voucher” o “buoni” all’atto del versamento delle somme, da sostituire con regolari biglietti.

E’ invece possibile la consegna gratuita di tagliandi che danno diritto al successivo ritiro di un biglietto omaggio.

La normativa non prevede che per l’utilizzo dei titoli in esame debba essere esercitata una particolare opzione; è possibile infatti che un organizzatore faccia uso per alcune manifestazioni del misuratore fiscale, e per altre dei titoli disciplinati dal Dpr 69/2002.

I titoli d’ingresso devono essere costituiti da almeno due sezioni, ciascuna riportante il contrassegno SIAE e il numero di serie, la categoria di posto, l’ammontare del corrispettivo, il corrispettivo per l’eventuale prevendita e la tipologia di biglietto (intero, ridotto o gratuito). Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell’ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall’organizzatore e l’altra dallo spettatore.

Gli organizzatori possono richiedere i biglietti agli Uffici della Siae oppure qualora desiderassero titoli personalizzati, debbono rivolgersi alle tipografie fiduciarie o far apporre il contrassegno Siae sui biglietti di produzione privata.
Gli abbonamenti devono invece riportare, oltre al contrassegno Siae, i dati dell’organizzatore, la numerazione progressiva, la validità temporale, il numero delle manifestazioni a cui danno diritto di assistere, il corrispettivo, la categoria di posto, la tipologia (intero, ridotto o gratuito) e la data di rilascio.
Ogni nuova dotazione di titoli d’ingresso e di abbonamenti, e le eventuali integrazioni, sono certificate dalla Siae. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva, per ciascun esercizio, i cui modelli sono stati approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2002:

 

  • modello SD/1 (prospetto riepilogativo dei titoli di ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione)
  • modello SD/2 (prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese)
  • modello SD/3 (prospetto annuale delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti in carico)

 

Tutti i modelli, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, gratuitamente, con il contrassegno SIAE.

Pertanto, l’organizzatore deve utilizzare il modello SD/1 per riepilogare i titoli d’ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione sportiva.

Il modello, da numerare progressivamente, deve contenere l’indicazione dei dati relativi:

  • all’organizzatore
  • all’evento
  • all’impianto sportivo
  • ai titoli d’ingresso rilasciati.

Il modello SD/2, progressivamente numerato, deve essere utilizzato per annotare gli abbonamenti rilasciati nel corso di uno stesso mese. Esso deve indicare i dati relativi:

  • all’organizzatore
  • agli abbonamenti rilasciati.

Il modello SD/3, infine, deve essere utilizzato, al termine di ogni esercizio, per l’annotazione riassuntiva delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti, vistati Siae, non utilizzati nel corso dell’esercizio stesso.

Il modello deve indicare i dati relativi:

  • all’organizzatore
  • ai titoli d’ingresso e agli abbonamenti non utilizzati

Tutti i modelli devono:

  • essere sottoscritti dal rappresentate legale dell’ente organizzatore
  • recare il contrassegno in originale della Siae
  • essere compilati in duplice copia (una copia di ciascun prospetto va consegnata alla Siae).

 

Ulteriori obblighi contabili

La tenuta dei prospetti sopra illustrati (SD/1-SD/2-SD/3) non esime le associazioni e società sportive dilettantistiche dagli ulteriori obblighi contabili di loro spettanza.

Pertanto, le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 devono anche compilare il modello previsto dal Decreto 11/02/1997 (Registro Iva Minori), mentre se hanno optato per altri regimi contabili dovranno annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi.

I contribuenti “minori”, di cui all’articolo 74-quater, comma 5, del Dpr 633/72, con volume d’affari annuo non superiore ad euro 25.822,84 possono godere invece di particolari agevolazioni, previa apposita opzione da comunicare all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, essi possono certificare i corrispettivi anche mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi. Questi contribuenti sono esonerati dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi, ma assolvono l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute e di conservazione dei documenti, ai sensi dell’articolo 39 del dpr 633/72, presentano la dichiarazione annuale e versano l’Iva annualmente con modello f24 utilizzando il codice 6099.

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