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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016-Dal 2017 nuove regole per accedere al beneficio del 5 per mille

6 Ott 2016 | Fisco

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, in vigore dal 24 agosto scorso, introduce alcune semplificazioni in merito all’ammissione al riparto della quota del cinque per mille per il 2017.

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E’ opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 154, della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha trasformato il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, ad una forma stabile di finanziamento di vari settori di rilevanza sociale.

Il comma 154 aveva previsto, inoltre, l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire :

  • le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari (della quota del cinque per mille – n.d.a.);
  • le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione;
  • le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo;
  • le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.

Ora il Decreto citato è stato emanato e ci accingiamo in questa sede ad analizzarne il contenuto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016: Analisi del contenuto

Nello specifico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 prevede che  l’iscrizione al riparto della quota del cinque per  mille  dell’imposta  sul  reddito delle persone fisiche e la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo, esplichino effetti, fermi  restando i  requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari  successivi a quello di iscrizione.

Le nuove previsioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che hanno correttamente completato l’iscrizione nel 2016.

Pertanto, gli enti regolarmente iscritti nel 2016 non saranno tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, e saranno inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute potranno essere fatti valere, entro il 20 maggio di ogni anno, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

I successivi commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto dettano le regole da seguire nei seguenti casi:

– variazione del rappresentante legale: in questo caso il nuovo rappresentante dovrà provvedere a sottoscrivere e trasmettere con lettera raccomandata una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l’indicazione della data di nomina e di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo;

– sopravvenuta perdita dei requisiti: il rappresentante legale dell’ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente, sempre con lettera raccomandata, la revoca dell’iscrizione.

Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille saranno tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei  soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016: Modalità di rendicontazione

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione, l’articolo 3 del Decreto prevede che, entro un anno dalla ricezione degli importi, venga redatto un  apposito  rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa,  dal  quale  risulti  con chiarezza la destinazione  delle  somme  attribuite,  utilizzando  il modulo  disponibile  sul  sito  istituzionale  delle  amministrazioni competenti.

Il rendiconto, dovrà contenere quanto di seguito indicato:

a)  i  dati  identificativi del  beneficiario,  tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale,  nonchè del rappresentante legale;

b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;

c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane  e  per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di  spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità  ed  agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci  di  spesa  comunque  destinate  ad  attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l’indicazione  dettagliata  degli  eventuali  accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di  progetti  pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente  al  loro utilizzo.

E’ previsto un esonero per gli enti che  hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000  euro, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno  comunque  essere  redatti entro un anno dalla ricezione  degli  importi  e  conservati  per  dieci anni.

Con riferimento ai controlli amministrativo-contabili che le amministrazioni competenti possono operare presso le sedi degli enti beneficiari, viene precisato che potranno avvenire anche

a campione”.

 

Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Sostanziale uniformità delle regole

Il nuovo D.P.C.M. introduce una sostanziale uniformità delle regole da seguire per tutti gli enti interessati alla ripartizione del cinque per mille, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, dapprima interessate da norme differenti rispetto agli enti, previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009.

Le  amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a pubblicare in apposita sezione  del  proprio  sito web, entro un mese dalla  ricezione,  i  rendiconti  e  le  relazioni illustrative trasmessi dai soggetti ai  quali  è stato erogato il contributo.

Viene previsto inoltre che, qualora venga accertato che il contributo erogato  sia  stato impiegato   per    finalità   diverse    da    quelle    perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, esso potrà essere oggetto di recupero.

Il  recupero  del contributo comporterà l’obbligo a carico del beneficiario di  riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni  dalla  notifica  del provvedimento contestativo, l’ammontare  percepito,  in  tutto  o  in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato  degli  interessi  corrispettivi  al  tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del  contributo.

Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato,  il recupero coattivo dei contributi  e  degli  accessori  al  contributo stesso,  rivalutazione  ed  interessi,  verrà disposto  secondo   le modalità previste   dalla   normativa   vigente.

In questi casi ovviamente resterà salva l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative.

 

 

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