La Legge di Stabilità 2017 (commi 59-64) riconosce, a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro (incluse le ONLUS), un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, per l’acquisto (in Italia), anche in locazione finanziaria, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di solidarietà e limitazione degli sprechi.
Il contributo in commento è corrisposto direttamente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Il venditore, a sua volta sarà rimborsato dall’impresa costruttrice/importatrice del bene.
Legge di stabilità 2017 : analisi del contributo riconosciuto-comma 61
Al comma 61 della manovra è stabilito che le imprese costruttrici o importatrici dei beni rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui è effettuato l’acquisto.
Inoltre, la stessa impresa costruttrice/importatrice dovrà conservare, fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa, la copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto.
Tuttavia, per conoscere le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione del contributo e le condizioni per la fruizione, occorre attendere l’apposito decreto del MISE, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra stessa, e quindi, entro il 1° marzo 2017.
Con lo stesso decreto saranno definite anche le modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa (fissati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018).
Legge di stabilità 2017 : soggetti interessati.
Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività’ d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità’ sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti.
A cura di Cristiana Massarenti
Dottore commercialista in Casale Monferrato
Responsabile Area fiscale ” X-Logic consulting S.r.l.”