La gestione giuridico-amministrativa delle ASD/SSD
Nel mese di dicembre sono stati emanati da parte del Consiglio Nazionale del CONI e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, documenti di estremo rilievo che avranno una ricaduta importante sull’inquadramento fiscale delle ASD/SSD.
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1/2016, avente per oggetto: “società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative”, facendo seguito alle indicazioni del Ministero del Lavoro (nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036), ritiene opportuno precisare a quali normative fare riferimento per il corretto inquadramento dei collaboratori dei citati Enti:
- Art. 90 della Legge n. 289/2002 e ss.mm.ii;
- L. n. 136/2004 ( conv. Dalla Legge n. 186/2004);
- Dal comma 1 lett. m) dell’art. 67 del TUIR;
- Lgs. n. 81/2015.
Tali norme costituiscono i riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale dei rapporti con i collaboratori degli enti sportivi, unitamente alle regole dettate dalla Legge n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
Appare evidente che il legislatore ha inteso riservare ai rapporti di collaborazione di carattere sportivo-dilettantistico una “normativa speciale” , volta a favorire ed agevolare la pratica dello sport dilettantistico prevedendo un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.
Come pronunciato dalla Corte di Appello di Milano, sent. n. 1172/2014 e dalla Direzione interregionale del lavoro di Napoli ( decreto n. 29/2015) l’applicazione del regime agevolato può essere riconosciuto, solamente, alle ASD/SSD, senza scopo di lucro, nelle quali le “collaborazioni vengono svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI”.
Per l’individuazione dei soggetti che possano usufruire del regime agevolato il legislatore con l’art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. dalla Legge n. 186/2004, ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, alla luce della normativa vigente, l’applicazione della norma agevolativa, che riconduce tra i redditi diversi le indennità ed i compensi erogati ai collaboratori, è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- “Che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal C.O.N.I. attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive”;
- Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive-dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”.
Deliberazione Consiglio Nazionale C.O.N.I. n. 1566/2016 e successive integrazioni
Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., in adempimento all’art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. dalla Legge n. 186/2004, con la deliberazione del 14 febbraio 2017 ha aggiornato l’ elenco delle discipline sportive ammissibili al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui alla deliberazione n. 1566 del 20 dicembre 2016.
Inoltre, con la delibera del 14 febbraio 2017 ha stabilito di mantenere fino al 31 dicembre 2017 le iscrizioni al registro del C.O.N.I. per le ASD/SSD le cui discipline sportive praticate non trovano corrispondenza con quelle dell’elenco aggiornato.
L’ individuazione delle 384 discipline sportive da parte del C.O.N.I., rappresenta un cambiamento sostanziale per gli aspetti giuridico-amministrativi e fiscali legati allo sport, infatti, dal primo gennaio 2018, potranno essere iscritti o rimanere iscritti al Registro C.O.N.I. (ed usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali di settore), solamente, quelle ASD/SSD che svolgono le discipline sportive inserite nell’elenco.
Appare evidente che la pratica di un’attività sportiva non presente nell’elenco approvato dal C.O.N.I., non consenta l’iscrizione al Registro, e conseguentemente anche la possibilità di riconoscere ai collaboratori i compensi previsti dall’art. 67 del TUIR.
LEGGE 398/91
La Legge di stabilità per il 2017, aggiunge all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002 il seguente periodo” A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01 gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000,00 euro”.
Il predetto tetto di ricavi (da 250.000,00 a 400.000,00 euro) per l’ accesso al regime della L. n. 398/1991 sarà applicabile oltre che alle ASD/SSD anche a tutti gli altri soggetti destinatari della norma.
Giarre, 23/02/2017
La Società X–LOGIC Consulting s.r.l., fornisce consulenza per la verifica del diritto delle ASD/SSD di rimanere iscritte al Registro del C.O.N.I. e sugli eventuali adempimenti da porre in essere per regolarizzare la propria posizione giuridica e fiscale.
Consulenti: X–LOGIC Consulting srl