Come noto, fin dal 1999, la tracciabilità delle operazioni in contanti per gli enti sportivi dilettantistici è stata attentamente monitorata al fine di cercare di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo sportivo, considerate le agevolazioni fiscali di cui gode.
Il comma 5 dell’articolo 25 della Legge 133/1999 ha introdotto specifiche disposizioni riguardanti le modalità con cui devono essere eseguite determinate operazioni di pagamento e versamento. Tale articolo recita: “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”
Il DM 473 del 1999 ha fornito successivamente alcune indicazioni in merito a tale obbligo, comprendendo anche i pagamenti effettuati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche e non soltanto i pagamenti a loro favore. Tale Decreto era stato emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 7, della Legge 133/1999, creando non pochi problemi interpretativi. Il riferimento della Legge infatti sembra chiaro, ovvero che rientrano nella tracciabilità solo i pagamenti a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati e non, come vorrebbe il decreto, anche i pagamenti eseguiti.
Pertanto, non si può sostenere che debbano essere tracciate tutte le movimentazioni effettuate dagli enti citati, sia in entrata che in uscita.
Un’interessante sentenza della Commissione Tributaria di Bologna, la n. 23/2015, ha stabilito che un decreto non può stabilire la decadenza da un regime fiscale che la legge non prevede, mettendo ordine anche nella gerarchia delle fonti giuridiche.
Infine, a completamento della disanima, giova far presente che l’articolo 19 del D. Lgs. 158/2015 ha modificato l’articolo 25 della Legge 133 del 1999, introducendo dall’1 gennaio 2016 un’importante novità, ovvero la cancellazione del disconoscimento del regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità, ma solo l’irrogazione della sanzione in misura fissa prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/97.
Tracciabilità: Scadenza doppia per la certificazione Unica 2016
La Certificazione Unica 2016 che i sostituti di imposta devono rilasciare obbligatoriamente a tutti i percettori di compensi relativi al 2015, concerne i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e diversi tra cui sono ricompresi anche i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale non professionale, anche se di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00.
La CU 2016 contiene più informazioni rispetto all’anno scorso e consente di ridurre le informazioni contenute nel modello 770 Semplificato – Dichiarazione dei sostituti di imposta – in cui dovranno essere indicati solo i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni dei crediti.
La certificazione Unica presenta un duplice adempimento:
la redazione di un modello “sintetico”, da consegnare in formato cartaceo al contribuente entro il 29 febbraio 2016 (in quanto il 28 cadeva di domenica).
la compilazione di un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Dr.ssa Cristiana Massarenti