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Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche vincoli e clausole obbligatorie

11 Apr 2016 | Enti non profit

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono state disciplinate per la prima volta sotto il profilo giuridico dall’art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003). In particolare, i commi 17 e 18 dell’articolo 90 della citata legge, stabiliscono che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva, la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, inoltre hanno l’obbligo di inserire particolari clausole negli statuti, ovvero:  

Comma 17”Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

  1. a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  2. b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  3. c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”.

Comma 18  “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

  1. a) la denominazione;
  2. b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  3. c) 1′ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  4. d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  5. e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  6. f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  7. g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
  8. h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni”.

Società Sportive Dilettantistiche Clausole obbligatorie per godere delle agevolazioni fiscali ed ottenere il riconoscimento sportivo

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.

Per la costituzione delle società sportive di capitali e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.

Nell’atto costitutivo devono essere indicati, tra l’altro:

  • la denominazione sociale;
  • la sede legale;
  • i dati anagrafici dei soci fondatori.

Con  riferimento  alla  denominazione  sociale,  è obbligatorio  indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva e la denominazione o ragione sociale dilettantistica.

Lo statuto è il documento che contiene gli scopi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento.

Lo statuto deve contenere le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 148, comma 8 Tuir (DPR 917/1986), oltre a quelle previste nel  paragrafo precedente dal comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002, per godere delle agevolazioni previste dalle norme fiscali:

Lettera a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

Lettera b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

Lettera c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, esclusione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa, previsione per gli associati maggiori di età del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

Lettera d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario;

Lettera e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

Lettera f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Società Sportive Dilettantistiche ulteriori vincoli e clausole obbligatorie

Incompatibilità degli Amministratori. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto, ai sensi dell’art. 90 comma 18 bis della legge 389/2002,

il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Clausola prevista dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi

La delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15/07/2004 prevede che, al fine di ottenere il riconoscimento sportivo, negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche deve essere inserito:

l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Presso il CONI è stato istituito il Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche e stilare l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge 27 luglio 2004 n. 186, che il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate.

Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall’art. 90 della legge 289 del 2002 e successive modificazioni, e dall’art. 148 co. 8 del Tuir, prevedono l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e allo statuto e regolamento delle Federazioni Sportive o Enti di promozione sportiva di riferimento.

L’iscrizione al Registro Nazionale del CONI è necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo “status” di associazione o società sportiva.

 

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