LA DISCIPLINA ORIGINARIA DELL’AGEVOLAZIONE
La disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 29 dicembre 2015, n. 208, attribuisce un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale: il 20% per le piccole imprese, il 15% per le medie imprese, il 10% per le grandi imprese.
Il beneficio è relativo ad acquisti – facenti parte di un progetto di investimento iniziale – anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (articolo 1, comma 99).
L’articolo 1, al comma 101, invece, stabilisce un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria, invece, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione.
MODIFICHE APPORTATE
Alla disciplina sopra esposta, sono state apportate delle modifiche e, precisamente, il comma 7- quater del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, introdotto in sede di conversione, dalla Legge n. 18 del 2017, sostituendo il comma 98 sopra citato, ha ampliato, nella misura massima consentita dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato a finalità regionale, l’agevolazione fiscale istituita dalla Legge di Stabilità 2016. In ambito territoriale, in virtù di tali modifiche, il citato comma stabilisce che il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2015 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. L’estensione all’intero territorio della Sardegna dell’agevolazione in commento, ha incluso, quindi, detta regione, tra quelle di cui alla lettera a) ovvero, le zone in cui risulta agevolato l’intero territorio regionale, con effetto dal 1° gennaio 2017.
GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La Circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2016, recante “Articolo 1, commi 98-108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, al paragrafo 3, riguardo agli investimenti che possono usufruire dell’agevolazione in esame, fa innanzitutto riferimento al comma 99, dell’articolo 1, della L. n. 208/2015, il quale individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione.
Alla luce di questa disposizione, risultano agevolabili gli investimenti in beni strumentali identificati in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
Affinché un bene sia soggetto ad agevolazione, facendo riferimento al comma 98 ai “beni strumentali”, i beni oggetto d’investimento si devono caratterizzare per avere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
In definitiva, la struttura produttiva, si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.
ESCLUSIONI DALL’AGEVOLAZIONE
Sono esclusi dall’agevolazione:
• i beni autonomamente destinati alla vendita (cosiddetti beni merce);
• i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
• i materiali di consumo;
• gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
LA DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Ai fini della determinazione dell’investimento netto, su cui calcolare il credito di imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, invece, rileva, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (il costo non comprende eventuali spese di manutenzione). Si ricorda che la norma istitutiva dell’agevolazione, prevede, per la determinazione della misura del credito spettante, una percentuale del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. La suddetta disciplina è assoggettata alle acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 sino al 28 febbraio 2017.
In merito alla misura del credito d’imposta, i commi da 98 a 101, come sostituiti dal citato articolo 7-quater, prevedono un notevole aumento della misura di detto credito. In base al nuovo comma 98, il credito d’imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex articolo 107 paragrafo 3, lett. a), del TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE). Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate sulla base delle dimensioni dell’impresa destinataria del credito d’imposta.
Inoltre, in virtù di quanto disposto dal nuovo comma 101, la base di commisurazione del credito d’imposta spettante, è costituita dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili, superando così la previgente disposizione che commisurava il credito d’imposta al costo di acquisizione dei predetti beni al netto degli ammortamenti fiscali. Alla luce di ciò, le acquisizioni di beni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017, sono interamente assoggettate alla disciplina vigente, ovvero quella introdotta con l’articolo 7- quater.
In relazione, invece, al limite massimo dei costi ammissibili all’agevolazione, di cui al comma 101, come precisato anche nella suddetta Circolare n. 12/E, si specifica che, per ciascun progetto d’investimento iniziato prima del 1° marzo 2017 e concluso dopo tale data, si ritiene che trovi applicazione il nuovo limite, considerata la ratio delle vigenti disposizioni che hanno inteso agevolare in misura maggiore gli investimenti nel Mezzogiorno.
PROCEDURA E AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come disposto dal comma 103 dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i soggetti che hanno intenzione di avvalersi del credito d’imposta previsto da tale normativa, devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte delle imprese interessate, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 (Prot. n. 45080). In seguito, la stessa Agenzia delle Entrate, comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Come previsto dalla normativa, successivamente a tale richiesta, l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a verificare la correttezza dei dati comunicati nella richiesta che sono dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità. Qualora, però, l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore ad euro 150.000, l’Agenzia è chiamata ad effettuare anche delle verifiche, previste dal D.Lgs. n. 159/2011, ossia il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136”.
In seguito a quest’ultima verifica, qualora venga accertato che non sussistano motivi che possano essere di ostacolo, il Fisco comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
CONTROLLI E SANZIONI
In merito ai controlli riguardanti l’utilizzo del credito d’imposta per chi fruisce dell’agevolazione, l’articolo 1, comma 106, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che «qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge».
Nella suddetta Circolare, si osserva, infatti che, per credito inesistente s’intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Infine, la stessa Circolare, precisa che l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, non può che limitarsi alla verifica della corretta applicazione della disciplina fiscale e, di conseguenza, non può entrare nel merito dell’applicazione di altre normative come, ad esempio, quelle relative ai fondi comunitari.
RILEVANZA FISCALE
Si ricorda, come chiarisce la Circolare n. 34/E/2016, che il credito d’imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Tale credito, quindi, è tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Si ricorda, altresì, che il credito in esame, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
FONTE: http://www.fiscal-focus.it/rivista/fiscale/news/bonus-sud-le-news,3,91130