L’associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l’art. 2 della Costituzione. L’associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un contratto di comunione di scopo in cui le parti mirano al raggiungimento di uno scopo comune a tutti coloro che aderiscono all’associazione.
Quali sono gli elementi che caratterizzano il contratto di associazione rispetto ad altri contratti?
Il primo elemento è lo scopo. Ciò che distingue un’associazione da una società è individuabile nell’articolo 2247 del codice civile, il quale, tra i requisiti del contratto di società, richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall’esercizio di una attività economica, mentre in una associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, uno scopo teso cioè alla soddisfazione di bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica.
In una associazione, i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto e gli associati che recedono dal vincolo sociale o che siano esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione (artt. 24 e 37 codice civile). Pertanto, ciò che principalmente distingue una associazione da una società è l’intento o meno di dividerne i profitti.
Un altro elemento che caratterizza l’associazione oltre allo scopo, è la sua struttura: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo che tutti coloro che condividono gli scopi associativi possono chiedere di far parte dell’associazione senza che ciò comporti una modifica dell’atto costitutivo.
L’associazione inoltre ha una propria struttura organizzativa interna composta da alcuni organi obbligatori: l’assemblea e gli amministratori.
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione all’interno del quale si forma la volontà del gruppo.
Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.
Le associazioni non riconosciute
La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche sono associazioni non riconosciute disciplinate agli artt. 36, 37 e 38 del cod. civ..
Le associazioni non riconosciute prendono vita da un accordo tra gli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell’atto costitutivo.
È questo un contratto per il quale la legge non prevede alcuna formalità e che quindi potrebbe essere valido anche se redatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente, salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997.
Tuttavia la forma scritta e registrata dell’atto sono ormai indispensabili per un’adeguata tutela di tutti coloro che abbiano un interesse nei confronti dell’associazione, per la data e per l’autenticità delle sottoscrizioni, come pure per ottenere il riconoscimento sportivo; infatti, l’affiliazione ad una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva è subordinato al deposito dello statuto registrato per verificarne i requisiti e, in ultima analisi, per usufruire dei benefici di natura fiscale.
Elementi fondamentali dell’atto costitutivo sono essenzialmente:
– lo scopo,
– le condizioni per l’ammissione dei soci,
– le regole sull’ordinamento interno e sull’amministrazione.
Normalmente, il funzionamento dell’associazione è affidato a più organi:
– l’assemblea, composta dall’insieme di tutti i soci, organo sovrano dell’associazione;
– un organo amministrativo, di norma un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente che riveste la carica di legale rappresentante; tuttavia, la delega alla rappresentanza può essere conferita all’intero Consiglio o a un singolo consigliere;
– un organo di controllo, il collegio dei revisori, oppure un revisore unico;
– un organo al quale è demandato l’incarico di dirimere le controversie interne.
L’associazione non riconosciuta non deve possedere obbligatoriamente un patrimonio, il codice civile infatti parla genericamente di un fondo comune formato dai contributi versati dagli associati per far fronte alla spese di costituzione e alla gestione dell’associazione.
Finché l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta e delle obbligazioni assunte rispondono anche gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Le associazioni riconosciute
Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, attraverso un provvedimento, il riconoscimento, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto.
Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono:
– l’ autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la distinzione netta tra patrimonio dell’associazione e quello degli associati e degli amministratori,
– la limitazione della responsabilità in capo agli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.
Se si intende costituire un’associazione che miri al riconoscimento, la forma deve essere quella dell’atto pubblico. L’atto costitutivo deve contenere:
– la denominazione dell’ente,
– lo scopo,
– l’entità del patrimonio,
– l’indicazione della sede,
– le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione,
– i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni richieste per la loro ammissione.
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la domanda di riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata alla Prefettura della Provincia dove ha sede l’ente e deve essere sottoscritta da legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegato l’atto costitutivo e lo statuto.
Ogni modifica dell’atto costitutivo e dello statuto deve avvenire per atto pubblico.
La persona giuridica può ritenersi costituita dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, purché siano osservate: le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, la possibilità e liceità dello scopo perseguito e la sussistenza di un patrimonio adeguato al perseguimento del proprio scopo.
Dr.ssa Cristiana Massarenti