LE NOSTRE SEDI IN ITALIA : GIARRE (CT) – CALTANISSETTA – CASALE MONFERRATO(AL)

X-Logic Logo Consulenza fiscale e amministrativa per lo sport, terzo settore, imprese
INVIA UN MESSAGGIO
info@x-logic.it

Blog

Collaborazioni sportive ed amministrative ancora possibili anche per federazioni nazionali ed enti di promozione sportiva

11 Apr 2016 | Lavoro

Collaborazioni sportive Il D. Lgs. 81/2015, articolo 2, ha determinato la scomparsa delle collaborazioni a progetto, stabilendo che, dal 1^ gennaio 2016, alle collaborazioni esclusivamente personali, continuative ed etero organizzate si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Con lo stesso decreto legislativo sono state previste anche delle deroghe a questa regola generale. In particolare, sono state escluse dalla citata previsione normativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni, discipline sportive, enti di promozione riconosciuti dal CONI. Ne consegue che, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate sono state escluse dall’agevolazione, creando non poco scompiglio nel mondo sportivo.

Il Ministero del Lavoro il 27 gennaio scorso, in risposta ad un interpello del CONI e dell’ANCL (interpello n. 6/2016), ha stabilito che “In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme …. nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.”

Tale interpello chiarisce che esulano dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 81/2015 in esame, anche le collaborazioni sportive ed amministrative rese in favore del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, fornendo una rassicurazione importante agli operatori del settore dello sport, per i quali tali forme di collaborazione rappresentano uno strumento imprescindibile di organizzazione ed inquadramento delle loro attività istituzionali.

E’ importante, tuttavia, ricordare che il suddetto inquadramento non è l’unico possibile per quanti sono impegnati in attività sportiva ed amministrativa per gli enti citati.

La sentenza della Corte di Cassazione. n. 31840/2014 della III sez. penale, ad esempio, si è occupata dell’argomento. La Corte Suprema sostiene che i compensi corrisposti per l’attività sportiva svolta, in determinati casi, possono ritenersi redditi diversi. Tuttavia, è necessario effettuare verifiche caso per caso. La Corte ricorda che non esiste una definizione normativa dell’attività sportiva dilettantistica, la quale va individuata esclusivamente per differenza rispetto all’attività sportiva professionale, definita quale attività svolta “in via continuativa e remunerata a titolo professionale”.

Viene chiarito che, per attività sportiva, deve intendersi non solo quella diretta, ma anche quella indiretta, svolta per la formazione, didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva e che non è necessario che l’attività sia finalizzata alla partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Primo requisito, rileva la Corte, ai fini della esenzione contributiva, è che “..gli istruttori o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell’alveo della predetta normativa di favore (art.67 primo comma lett. m- n. d. r.) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l’istruttore/maestro al sodalizio. Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile all’assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura sportivo-dilettantistica di quella prestazione.”

Secondo requisito riguarda la professionalità con cui l’attività viene svolta.

Sostiene la Suprema Corte: “Altra caratteristica ostativa all’applicazione di agevolazioni fiscali risiede nella professionalità della prestazione la quale va riferita non già al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico – amatoriale) bensì alle caratteristiche intrinseche dell’attività svolta. La professionalità va valutata secondo criteri oggettivi riconosciuti dalla giurisprudenza lavoristica come l’abitualità dell’attività che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità, mentre è estraneo al concetto di professionalità la eventuale prevalenza dell’attività sportiva resa a favore delle A.S.D. o S.S.D. rispetto ad altre eventuali occupazioni dello sportivo.“

In altre parole, non rileva il fatto che la prestazione avvenga nell’ambito dell’attività svolta da un’associazione sportiva dilettantistica, bensì occorrerà far riferimento ad ogni singolo lavoratore e accertare se la sua attività venga svolta in modo professionale o meno.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non si può che consigliare gli operatori del settore di prestare estrema attenzione alla qualificazione dei rapporti di collaborazione all’interno delle proprie realtà, considerando tutti i fattori sopra elencati.

ARCHIVIO

PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Hai bisogno di assistenza professionale per la gestione della tua Impresa o della tua Associazione / Società Sportiva? Contattaci per ricevere la tua consulenza fiscale e amministrativa da professionisti esperti nel settore.

Decreto Mille Proroghe 2023

Decreto Mille Proroghe 2023

Decreto Milleproroghe 2023, adeguamento degli statuti del Terzo settore entro il 31/12/2023. Le Associazioni di...

Su questo sito internet utilizziamo cookies tecnici e cookies di terze parti che memorizzano delle informazioni  (cookie) sul tuo dispositivo. I Cookies sono normalmente usati per permettere un corretto funzionamento del sito (cookies tecnici), per generare reports sull’uso di navigazione (cookies statistici) e quelli che riguardano la pubblicità di servizi/prodotti (cookies di profilazione).  Noi possiamo direttamente utilizzare i cookie tecnici, ma tu hai il diritto di scegliere di attivare o meno i cookies statistici e di profilazione.
Attivando questi cookies, ci aiuti a garantirti una migliore esperienza di navigazione sul nostro sito. Cookie policy