Credito d’imposta : premessa
L’art. 1 co. 98 – 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano, dall’1.1.2016 al 31.12.2019, gli investimenti agevolati destinati a strutture produttive del Mezzogiorno.
Con la circ. 3.8.2016 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali relativi a tale misura agevolativa.
Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta in commento, alla luce dei principali chiarimenti forniti.
Credito d’imposta : soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:
- indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni;
- che effettuano nuovi investimenti, destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili, a decorrere dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2019 (anni 2016-2019, per i soggetti “solari”).
Sono ammesse all’agevolazione:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
- gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti che intraprendono l’attività successivamente all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della norma istitutiva del credito d’imposta).
L’agevolazione non spetta, invece, ai soggetti che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica e carbonifera;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.
Credito d’imposta : ambito territoriale
Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.
- Con la decisione C (2014) 6424 final del 16.9.2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l’Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili.
Credito d’imposta : investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti:
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale ;
- relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie strumentali all’ attività d’impresa, nuovi e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:
- 1,5 milioni di euro, per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro, per le medie imprese;
- 15 milioni di euro, per le grandi imprese.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.
Nel progetto di investimento iniziale sono agevolabili gli investimenti relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.
Inoltre, si considerano agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
- acquisto da terzi;
- leasing;
- contratto di appalto;
- realizzazione in economia.
Credito d’imposta: periodo di riferimento degli investimenti
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2019.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per i soggetti “solari” si tratta degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.
Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:
- per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;
- per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45080).
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- a partire dal 30.6.2016 e fino al 31.12.2019;
- direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati;
- esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate:
- verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità;
- nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000,00 euro, effettua le verifiche antimafia previste dal DLgs. 6.9.2011 n. 159.
In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.