Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, in vigore dal 24 agosto scorso, introduce alcune semplificazioni in merito all’ammissione al riparto della quota del cinque per mille per il 2017.
E’ opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 154, della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha trasformato il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, ad una forma stabile di finanziamento di vari settori di rilevanza sociale.
Il comma 154 aveva previsto, inoltre, l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire :
- le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari (della quota del cinque per mille – n.d.a.);
- le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione;
- le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo;
- le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.
Ora il Decreto citato è stato emanato e ci accingiamo in questa sede ad analizzarne il contenuto.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016: Analisi del contenuto
Nello specifico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 prevede che l’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo, esplichino effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Le nuove previsioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che hanno correttamente completato l’iscrizione nel 2016.
Pertanto, gli enti regolarmente iscritti nel 2016 non saranno tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, e saranno inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute potranno essere fatti valere, entro il 20 maggio di ogni anno, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.
I successivi commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto dettano le regole da seguire nei seguenti casi:
– variazione del rappresentante legale: in questo caso il nuovo rappresentante dovrà provvedere a sottoscrivere e trasmettere con lettera raccomandata una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l’indicazione della data di nomina e di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo;
– sopravvenuta perdita dei requisiti: il rappresentante legale dell’ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente, sempre con lettera raccomandata, la revoca dell’iscrizione.
Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille saranno tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016: Modalità di rendicontazione
Per quanto concerne le modalità di rendicontazione, l’articolo 3 del Decreto prevede che, entro un anno dalla ricezione degli importi, venga redatto un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Il rendiconto, dovrà contenere quanto di seguito indicato:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonchè del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
E’ previsto un esonero per gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.
Con riferimento ai controlli amministrativo-contabili che le amministrazioni competenti possono operare presso le sedi degli enti beneficiari, viene precisato che potranno avvenire anche
“a campione”.
Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Sostanziale uniformità delle regole
Il nuovo D.P.C.M. introduce una sostanziale uniformità delle regole da seguire per tutti gli enti interessati alla ripartizione del cinque per mille, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, dapprima interessate da norme differenti rispetto agli enti, previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009.
Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.
Viene previsto inoltre che, qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, esso potrà essere oggetto di recupero.
Il recupero del contributo comporterà l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, verrà disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In questi casi ovviamente resterà salva l’applicazione di sanzioni penali ed amministrative.