Il parere dell’Amministrazione
L’Agenzia argomenta la risposta n. 208/2019 partendo dall’articolo 2250, comma 1 del codice civile, secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d’iscrizione. L’omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall’articolo 2630 del codice civile.
L’obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e recezione delle e-fatture, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l’iscrizioneREA; l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società; il numeroREA di repertorio con il quale la società è iscritta nel registro delle imprese.
L’Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all’introduzione della fatturazione elettronica.
Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall’articolo 21 del decreto Iva o da altra norma tributaria, l’assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all’emissione di alcuna nota di variazione ex articolo 26, Dpr 633/1972, in caso di emissione di fattura avvenuta senza l’indicazione di tali dati.
Infine, l’Agenzia conclude affermando che non può pronunciarsi sulla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, non avendo competenza al riguardo.
Fonte: FiscoOggi 27-06-2019
Dott.ssa Cristiana Massarenti