Viene abrogato il co. 02 dell’art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. asd ed ssd).
Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di sponsorizzazione o pubblicità, dovessero essere adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale.
Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dal co. 01 dell’art. 10 del DL 119/2018, in base al quale i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91:
• sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 se hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, pro-venti da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
• assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta se, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 65.000,00 euro.
Dott.ssa Cristiana Massarenti
Responsabile Area Fiscale X-Logic Consulting srl