Il comma 3 dell’art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd.Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.
La proroga riguarda tutti i soggetti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali.
La proroga si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
Al riguardo, si ritiene, infatti, che possano trovare applicazione i principi sottesi alle indicazioni fornite con la concernente la proroga dei termini di versamento disposta per l’anno 2007 dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei riguardi dei soggetti interessati dagli studi di settore. Naturalmente, per quest’ultimi soggetti, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che lo slittamento, causato dai ritardi nel rilascio dei software di calcolo della congruità agli studi di settore, opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore. In pratica, la proroga in esame si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio «che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Sul punto si attendono, comunque, chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
FONTE: FINANZA & FISCO 20/06/2019