L’istituto della remissione in bonis, che consiste in sostanza in una particolare forma di ravvedimento operoso che sana non gli omessi versamenti o le dichiarazioni infedeli, bensì gli “omessi adempimenti”, vede ampliato il suo raggio di intervento a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Il DL 22 ottobre 2016 n. 193, all’art. 7-quater, comma 29 ha sancito che la remissione in bonis opera anche per le opzioni che danno accesso a regimi fiscali privilegiati che si esercitano nella dichiarazione dei redditi (si pensi al consolidato o alla trasparenza fiscale).
Tramite la remissione in bonis, è possibile mantenere i benefici di natura fiscale e i regimi opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando apposita sanzione di 250 euro, a condizione che il tutto avvenga “entro la prima dichiarazione utile” (art. 2 comma 1 del DL 16/2012).
Remissione in bonis: modello EAS
Per fruire del regime fiscale dell’art. 148 del TUIR, che prevede, tra l’altro, la non imponibilità dei corrispettivi specifici, gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche devono sia rispettare le condizioni previste dallo stesso articolo sia trasmettere il modello EAS, la cui disciplina trae origine dall’art. 30 del DL 185/2008.
Detto modello, ai sensi del provvedimento del 2 settembre 2009, non è un adempimento periodico, posto che va trasmesso entro sessanta giorni da quando l’ente si è costituito; va trasmesso nuovamente solo qualora si verifichino variazioni dei dati da comunicare.
In varie ipotesi, quindi, non risulta applicabile la remissione in bonis, che, come sopra citato, permette di sanare l’omissione di un adempimento formale strumentale a beneficiare di un particolare regime tributario solo entro il termine della prima dichiarazione utile.
Se l’ente si è costituito a inizio anno, il modello EAS va presentato entro i successivi sessanta giorni, e solo entro la prima dichiarazione utile (quindi entro il 30 settembre, termine per la dichiarazione dei redditi) è possibile la remissione in bonis.
Per “prima dichiarazione utile” si intende infatti “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione”.
In altre parole, se si è fuori dalla remissione in bonis, il modello EAS non sarà più sanabile, e, a ben vedere, una sua presentazione tardiva avrebbe il sostanziale effetto di autodenuncia.
Remissione in bonis : impossibile sanare l’omissione in molti casi
Il modello, non essendo il termine dei sessanta giorni “perentorio”, può essere trasmesso successivamente, ma i benefici, ad esempio la non imponibilità dei corrispettivi specifici, si verificano solo per le operazioni poste in essere successivamente alla presentazione.
Dunque, fermo restando l’effetto, che va comunque contestualizzato, di autodenuncia di un modello EAS presentato in ritardo, le violazioni derivanti dall’aver considerato determinati proventi non imponibili saranno sanabili attraverso gli ordinari strumenti a disposizione del contribuente (ravvedimento operoso).
A cura di Cristiana Massarenti
Dottore commercialista in Casale Monferrato
Responsabile Area fiscale ” X-Logic consulting S.r.l.”