Secondo le Sezioni Unite non spetterebbe né al giudice tributario né a quello amministrativo
Il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di iscrizione negli elenchi che consentono di accedere al beneficio del 5 per mille va presentato dinnanzi al giudice ordinario.
In base al meccanismo istituito per l’anno finanziario 2006 l’IRPEF incassata dall’Erario, a seguito della scelta effettuata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, subisce una riduzione del 5 per mille a favore di soggetti operanti in settori socialmente meritevoli. Affinché tali soggetti possano beneficiarne, però, essi dovranno risultare iscritti negli elenchi previsti dall’art. 1 comma 337 lett. a) della L. n. 266/2005. Nel caso, però, in cui la loro istanza venga respinta, occorre individuare quale giudice sia competente.
La soluzione a cui sono giunte le Sezioni Unite è coerente con la giurisprudenza formatasi in tema di finanziamenti e, in particolare, ove si afferma che spettano al giudice ordinario le controversie nelle quali è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per accedere ai finanziamenti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale nell’erogazione.
FONTE: EUTEKNE.INFO