13 maggio 2019
La Corte Suprema di Cassazione, con l’interessante Ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017 ha sancito un’importante principio in tema di democraticità di partecipazione alla vita associativa delle associazioni.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate contestava ad una associazione sportiva dilettantistica il mancato rispetto di alcune clausole statutarie obbligatorie ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali di settore ed, in particolare, del principio di democraticità, in quanto i soci minori non erano stati invitati a partecipare alle assemblee dei soci “trattandosi di associati prevalentemente minori e quindi inabilitati a partecipare alle assemblee e alla tenuta della contabilità” (Cit. Sentenza CTR Veneto 16-12-2015).
Si ricorda che uno dei requisiti necessari al fine del godimento delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni è il rispetto delle clausole, da inserirsi obbligatoriamente nello statuto, di cui all’articolo 148, comma 8, del Testo unico delle Imposte sul reddito – DPR 917/1986, le quali prevedono:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
La previsione di cui al punto c), nel caso esaminato, risultava essere stata disattesa, come asserito dalla Suprema Corte “non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale“.
In conclusione, non convocare in assemblea i soci minorenni o impedire a loro di votare attraverso i propri rappresentanti (se non nei casi espressamente previsti dalla norma), implica una violazione dell’articolo 148, comma 8, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi ovvero del principio di democrazia interna, principio essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali di settore.
Cristiana Massarenti